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Sanzioni

 

 

 

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Per la maggior parte degli illeciti di natura amministrativa è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro.



In alcuni casi oltre al pagamento della sanzione pecuniaria sono previste altre sanzioni accessorie, come ad esempio il ripristino della situazione antecedente la commissione dell'illecito, la rimozione del veicolo etc.
Le sanzioni previste per ogni illecito sono esplicitamente menzionate nel verbale di accertamento, insieme con le modalità per ottemperare.

Le sanzioni pecuniarie in generale.


La legge di principio che regola le sanzioni amministrative è la legge n. 689 del 1981.


Nella maggior parte dei casi per ogni violazione è previsto il pagamento di una somma da un minimo ad un massimo, a seconda della gravità del fatto.
Quando non è espressamente escluso è possibile estinguere l'obbligo di pagamento pagando, entro 60 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale, la somma più favorevole tra la terza parte del minimo o la metà del massimo, come indicato sul verbale di accertamento.

Qualora l'interessato non effettui questo pagamento agevolato, denominato pagamento in misura ridotta, l'organo che ha proceduto all'accertamento invia un rapporto all'autorità competente a definire l'entità della somma da pagare, che la comunica all'interessato ingiungendogli il pagamento.


Se l'interessato non provvede al pagamento nemmeno a seguito dell'ingiunzione si procede con la riscossione forzata delle somme da riscuotere.
Il diritto dell'ente a riscuotere il credito è attivabile fino a 5 anni dal suo nascere.


I ricorsi.

 

E' possibile proporre ricorso amministrativo direttamente contro il verbale di accertamento, entro 30 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale. L'autorità alla quale indirizzare il ricorso è indicata nel verbale stesso. Con il ricorso è anche possibile chiedere di essere sentiti a difesa. Esaminato il ricorso l'autorità può ordinare l'archiviazione degli atti oppure ingiungere il pagamento di una somma definita tra il limite minimo e quello massimo.

Contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria, Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Attenzione. Se è già stato effettuato il pagamento in misura ridotta non è più consentito fare ricorso al verbale di accertamento.

 

La procedura speciale per le violazioni al codice della strada.


Il codice della strada prevede una procedura che in parte deroga a quella generale della legge 689 del 1981.

Il preavviso di accertamento.


Quando l'accertamento della violazione avviene in assenza sia del conducente che del proprietario del veicolo il pubblico ufficiale appone sul vetro parabrezza un preavviso di accertamento, dove sono indicati gli elementi di tempo e luogo dell'accertamento, la violazione commessa e la somma che è possibile pagare entro 6 giorni. Se entro il lasso di tempo predetto non interviene il pagamento il Comando provvede ad inviare al proprietario del veicolo il verbale di accertamento, maggiorato delle spese di accertamento e notifica.


Per le violazioni che prevedono la decurtazione del punteggio dalla patente di guida non è possibile effettuare il pagamento sulla scorta del preavviso ma occorre attendere la notifica del verbale tramite servizio postale.


Attenzione. Contro il solo preavviso non è possibile proporre ricorso. Occorre attendere la notifica del verbale.

Il pagamento in misura ridotta.


La somma che è possibile pagare entro 60 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale coincide sempre con il limite minimo.

La riscossione forzata.


Se l'interessato non provvede al pagamento in misura ridotta il verbale di accertamento diviene automaticamente titolo esecutivo per la riscossione forzata, senza dover attendere ulteriori passaggi amministrativi.

I ricorsi.


A partire dal 6 ottobre 2011 il termine per potere ricorrere all'autorità giudiziaria è di 30 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale.

Per i ricorsi all'autorità amministrativa (Prefetto Forlì-Cesena) il termine è di 60 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale.

E' possibile proporre ricorso:

 

 

  • al Prefetto di Forlì-Cesena, sia presentandolo al Comando che direttamente presso la Prefettura, oppure con spedizione raccomandata. In caso del respingimento del ricorso, il Prefetto per legge ingiunge il pagamento di una somma pari al doppio del minimo previsto;

  • al Giudice di Pace di Forlì, sia presentandolo direttamente presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace sia con spedizione raccomandata. In caso del respingimento del ricordo il Giudice di Pace può decidere la somma da pagare dalla minima prevista.

Non è necessario avvalersi di un difensore (avvocato).

 

 

Dal 1° gennaio 2010 per poter proporre ricorso al Giudice di Pace occorre versare preventivamente una somma denominata contributo unificato, che varia a seconda del valore della causa. Il contributo si paga alla posta (con apposito bollettino), in banca (col modello F23), in tabaccheria (si acquista un tagliandino da applicare al ricorso) e dai concessionari della riscossione. Bollettini e moduli sono scaricabili dal sito www.agenziaentrate.it .

Giudice di Pace

Via Monte Santo 3 - Forlì

Tel.: 0543/717411 - Fax: 0543/717426

Prefettura di Forlì

Piazza Ordelaffi 1 - Forlì

Tel. Centralino: 0543/719111 - Fax: 0543/719666 - attivo 24 ore su 24.

 

Attenzione: se è stato effettuato il pagamento in forma ridotta, non è più possibile proporre ricorsi.

La riscossione forzata.


La riscossione forzata delle somme divenute titolo esecutivo perchè non pagate entro 60 giorni dalla contestazione immediata del fatto o dal ricevimento del verbale è affidata ad un concessionario per la riscossione, il quale provvede a notificare apposito provvedimento con la richiesta del pagamento di una somma costituita non più dal minimo previsto per legge, ma dalla metà del massimo, maggiorato delle spese di accertamento e notifica, degli interessi maturati e dell'aggio spettante al concessionario. Il concessionario può anche richiedere ai pubblici registri l'iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli in proprietà del debitore, a garanzia del credito.


E' possibile richiedere al Comune che ha emesso il titolo esecutivo la rateizzazione della somma richiesta dal concessionario, dimostrando di versare in condizioni economiche disagiate. L'importo minimo del debito per il quale è possibile chiedere la rateizzazione è di 500 euro. La rata minima è di 100 euro per un massimo di 60 rate mensili.

Sequestri e fermi amministrativi.


Alcune violazioni al codice della strada prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo del veicolo.


Ogni volta in cui sia possibile il proprietario o il conducente vengono nominati custodi giudizali del veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. Gli stessi non possono rifiutarsi, pena pesanti sanzioni a loro carico. Nei casi in cui non sia possibile affidare i veicoli da subito in custodia al proprietario o al conducente gli stessi sono tenuti ad assumersela in un secondo momento, su invito del Comando.

E vietato circolare con veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo. Per riottenere la disponibilità del veicolo sequestrato occorre l'emissione da parte dell'autorità competente di un provvedimento di dissequestro. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può circolare solamente scaduta la validità della misura e una volta rientrati in possesso dei documenti di guida ritirati.


I veicoli dei quali il proprietario si disinteressa lasciandoli in depositeria vengono alienati trascorso un determinato periodo dalla notifica dell'invito al ritiro.

A chi rivolgersi:

Sezione Procedure Sanzionarie

Sede: Via Curiel n. 51

 

Fax: 0543/712087

Tel.: 0543/1908006

Responsabile: Commissario Stefano Lessi

Orari di Apertura:

martedi dalle ore 10 alle ore 12

venerdi dalle ore 10 alle ore 12

sabato dalle ore 11 alle ore 12

 

 



 
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