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Iter Procedurale

Per agevolare il rapporto tra Impresa e Pubblica Amministrazione, la normativa sullo Sportello Unico (Dpr n. 160/2010) ha disciplinato alcune tipologie di procedimenti autorizzatori attraverso cui rendere più snella la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi: il procedimento automatizzato (art. 5 Dpr 160/2010) e il procedimento unico (art. 7 Dpr 160/2010)

     

      Procedimento automatizzato.

     Entrato in vigore dal 29/3/2011.L’art. 5 del Decreto prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP.

     La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta.

     A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

     Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.

     Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione.

     

     Procedimento unico (art. 7 Dpr 160/2010):

     Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell’ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

     Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi.

     Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

     Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.

     

     In casi determinati, è possibile promuovere attraverso lo Sportello Unico la variazione degli strumenti urbanistici, finalizzata alla realizzazione di un insediamento produttivo di beni e servizi.