Il proprietario di un alloggio nel PEEP (piano per l’edilizia economica e popolare), che ha trasformato il diritto di superficie in proprietà o ha eliminato i vincoli di godimento sull’alloggio in proprietà, ha stipulato con il Comune una nuova convenzione, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 380/2001.
Questa convenzione stabilisce il prezzo massimo di vendita o di locazione dell’alloggio e obbliga anche gli acquirenti dell’alloggio fino al trentesimo anno a partire da quando fu ceduta l’area al costruttore (in diritto di superficie o in diritto di proprietà).
Il proprietario può recedere dagli obblighi stabiliti nella convenzione se paga al Comune il contributo di costruzione, presentando la domanda sull’apposito modulo.
Il Comune calcola l’importo del corrispettivo dovuto e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo al versamento.
Il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda.
Al proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine verrà trasmessa la determinazione dirigenziale che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.