Gli alloggi, gli uffici, le attività commerciali e i locali a destinazione non residenziale costruiti con finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Emilia-Romagna, sia in conto interessi, sia in conto capitale, sono classificati interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Questi interventi sono assoggettati ad una convenzione fra gli operatori che li realizzano ed il Comune. La convenzione prevede un ulteriore beneficio, e precisamente l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione.
La convenzione pone dei vincoli, che limitano la libera commerciabilità del bene per 25 anni.
Entro i primi 5 anni
Gli immobili possono essere venduti o locati solo previa autorizzazione della Regione, qualora sussistano gravi e sopravvenuti motivi.
Decorsi i primi 5 anni
Gli immobili possono essere venduti o locati, ma il contributo pubblico è mantenuto alle seguenti condizioni:
a) il subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’assegnazione di alloggi economici e popolari vigenti al momento del subentro stesso;
b) la cessione e la locazione avvengano al prezzo massimo di cessione e di locazione, secondo i criteri stabiliti nella convenzione stessa.
Quindi, tutti coloro che acquistano questi immobili durante il periodo di efficacia della convenzione sono soggetti a tali vincoli.
Anche se il mutuo agevolato è stato interamente ammortizzato prima della scadenza della convenzione, vige il rispetto dei suddetti vincoli e condizioni.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1150 del 27 luglio 2007 ha previsto che i proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica possano recedere dagli obblighi convenzionali, a condizione che restituiscano il contributo pubblico ricevuto.
Il Consiglio comunale di Forlì, con deliberazione del n. 71 del 12 maggio 2008, ha precisato che in caso di risoluzione anticipata i proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica, dopo aver restituito alla Regione il contributo pubblico aumentato degli interessi legali, devono anche pagare al Comune il contributo di costruzione.
Rilevato che la normativa statale si è evoluta nella direzione di consentire e favorire la circolazione degli alloggi realizzati con contributi pubblici, alleggerendo il regime dei vincoli gravanti su di essi, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2313 del 22 novembre 2019, ha rivisto i criteri adottati nel 2007 ed ha previsto, per i proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica che intendono recedere dagli obblighi convenzionali, che il contributo pubblico ricevuto aumentato degli interessi legali deve essere restituito solamente nei casi in cui il recesso avvenga entro 20 anni dalla stipulazione della convenzione.
Quindi, gli interessati che chiedono la risoluzione anticipata dagli obblighi della convenzione di edilizia residenziale pubblica devono:
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sia restituire alla Regione il finanziamento pubblico, aumentato degli interessi legali (in caso di recesso entro i 20 anni dalla stipulazione della convenzione);
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sia pagare al Comune il contributo di costruzione.
1. Il proprietario che intende recedere anticipatamente dagli obblighi della convenzione di edilizia residenziale pubblica presenta al Comune di Forlì sia la domanda indirizzata alla Regione sia la domanda indirizzata al Comune, utilizzando gli appositi moduli.
2. il Comune provvede ad inoltrare alla Regione:
3. la Regione calcola la somma da restituire e ne dà comunicazione all’interessato invitandolo al versamento;
4. ad avvenuto pagamento, la Regione ne dà comunicazione al Comune;
5. il Comune calcola l'importo del contributo di costruzione e lo comunica all'interessato, invitandolo al pagamento;
6. il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda;
7. al proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine verrà trasmessa la determinazione dirigenziale che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.