Versamenti
L’IMU è un’imposta versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
COME SI CALCOLA IL PERIODO SOGGETTO AD IMU
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
QUANDO SI VERSA
L’IMU deve essere versata in due rate (art.1 comma 762, della legge n. 160 del 2019):
- la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it .
La proroga dei termini di versamento delle suddette rate può essere disciplinata esclusivamente tramite interventi legislativi o mediante delibera comunale (ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie).
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
COME SI VERSA
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità (art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019):
- modello F.24;
- bonifico estero per i soggetti residenti all’estero impossibilitati al versamento tramite F24
TABELLA CODICI TRIBUTI