RAVVEDIMENTO OPEROSO
E’ possibile versare tardivamente il tributo dovuto attivando una particolare procedura di regolarizzazione volontaria, denominata “ravvedimento operoso”, che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi moratori.
Occorre, però, che la regolarizzazione avvenga:
- prima che l’Ufficio abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
- prima che l’Ufficio abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.
Guida al ravvedimento operoso
COME SI CALCOLA IL RAVVEDIMENTO
I versamenti totalmente o parzialmente mancanti, non dipendenti da omessa dichiarazione, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- della sanzione in misura ridotta (invece del 30% applicato dall'Ufficio in sede di controllo), applicata in funzione del ritardo con cui viene effettuato il pagamento dalla data di scadenza secondo la seguente tabella:
Periodo dalla data di scadenza Sanzione
Entro 14 giorni (ravvedimento sprint) 0,10%
Dal 15° al 30° giorno 1,50%
Dal 31° al 90° giorno 1,67%
Oltre 90° giorno ed entro 1 anno 3,75%
Oltre 1 anno ed entro 2 anni 4,29%
Oltre 2 anni 5,00%
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
2.5% Dal 01 gennaio 2024
5,00% Dal 01 gennaio 2023
1,25% Dal 01 gennaio 2022
0,01% Dal 01 gennaio 2021
0,05% Dal 01 gennaio 2020
0,80% Dal 01 gennaio 2019
0,30% Dal 01 gennaio 2018
0,10% Dal 01 gennaio 2017
0,20% Dal 01 gennaio 2016
0,50% Dal 01 gennaio 2015
COME SI VERSA
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà utilizzare il modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU/TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.
ATTENZIONE: le sanzioni e gli interessi per il ravvedimento operoso vanno versati unitamente all’imposta dovuta (utilizzando lo stesso codice del tributo).
Per informazioni relativamente ad altre tipologie di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), nonché i relativi termini, sanzioni e modalità operative, occorre rivolgersi direttamente all'Ufficio.
CALCOLO
Il calcolo del ravvedimento per parziale od omesso versamento può essere eseguito accedendo QUI.