Abitazione principale - Comune di Forlì (FC)

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Abitazione principale

L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposto a tassazione. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso) e le relative pertinenze.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 209/2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l’abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019), pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Dopo la pronuncia della Consulta non esistono più limitazioni geografiche al riconoscimento dell’abitazione principale dei coniugi, dovendosi valutare esclusivamente il rispetto dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale di ciascuno. 

L’avvio della condizione di “abitazione principale” non è oggetto di specifico obbligo dichiarativo quando la residenza anagrafica coincide con la dimora abituale. Diversamente la mancanza della suddetta coincidenza è necessariamente oggetto di dichiarazione in quanto determina il venir meno di una condizione agevolativa.


Le principali assimilazioni previste dalla norma sono:

  • casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il genitore affidatario deve dichiarare la soggettività passiva tramite dichiarazione IMU
  • è esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. E’ necessaria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge.
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