Provvedimenti PM10 - Comune di Forlì (FC)

Trasporti e viabilità | Provvedimenti PM10 - Comune di Forlì (FC)

Provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico da PM10

 


Misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale” e dal Nuovo Accordo di Bacino Padano sono rivolte al miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza PM10. Il provvedimento è in vigore fino al 31 marzo 2025 e prevede le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli più inquinanti.

L'area oggetto di limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è la medesima dello scorso anno e incide su gran parte del centro abitato, con la sola esclusione delle zone industriali/artigianali e la zona dell'ospedale.


Ordinanza n. 35 del 08/10/2024 (in vigore fino al 31 marzo 2025)

Mappa blocco del traffico 

Ordinanza sindacale n. 31 del 01/10/2024 - Ordinanza sindacale per l'attuazione del sistema MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale di Forlì

 

IMPORTANTE

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione i veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza 31 del 01/10/2024.


DIVIETI
 

- fino al 31/03/2025 compreso, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Forlì, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive

  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive

  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive

  • ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A


- divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 anche nelle seguenti domeniche ecologiche: 13, 20 e 27 ottobre 2024; 3, 10, 17, 24 novembre 2024; 12, 19, 26 gennaio 2024; 2, 9, 16, 23  febbraio 2025; 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2025 dei seguenti veicoli privati:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B)
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A

 

Sospensione del divieto alla circolazione nei seguenti giorni di festività: 1 novembre, 25-26-31 dicembre 2024, 1-6 gennaio 2025, 4 febbraio 2025.

 

Misure emergenziali

Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni, sulla base sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica di Arpae, indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 per il giorno di controllo e per i due successivi.
Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, e permangono fino al giorno di verifica seguente e prevedono dalle 8,30 alle 18,30 il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Forlì, dei seguenti veicoli:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B)
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A
     

In tutto il territorio comunale fino al 31/03/2025

  • divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti

  • divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69

  • divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000


Durante la stagione termica 2024-2025

In tutto il territorio comunale obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

 

 

Veicoli esclusi dal divieto di circolazione

  • autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico

  • autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling)

  • autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione

 

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