Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia
I servizi educativi per la prima infanzia privati sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento (art. 15, capo II legge regionale 19/2016).
L'autorizzazione al funzionamento è di competenza del Comune e viene rilasciata previo parere della Commissione Tecnica Distrettuale (di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 19/2016). Il Comune, acquisito il parere della Commissione Tecnica Distrettuale, adotta il provvedimento finale di rilascio o diniego dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato.
I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento ma devono presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività.
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
La Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1564 del 16 ottobre 2017 è il testo che detta i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia in base ai quali viene concessa l'autorizzazione al funzionamento.
Durata e rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione al funzionamento ha durata di 7 anni. Il gestore può chiederne il rinnovo tramite domanda da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica, tramite pec all'indirizzo: scuolaegiovani@pec.comune.forli.fc.it