Valutazioni ambientali - Comune di Forlì (FC)

Ambiente | Valutazioni ambientali - Comune di Forlì (FC)

VAlutazionI ambientalI

La valutazione di impatto ambientale (o V.I.A.) è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare, in forma preventiva e partecipativa, i possibili effetti significativi e negativi di un progetto sull’ambiente, sulla biodiversità, sul patrimonio culturale, sulla popolazione e la salute umana. La procedura di V.I.A. è stata introdotta inizialmente con la direttiva europea n. 1985/337/CEE, è oggi disciplinata a livello nazionale dal decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale".

La procedura di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla pubblica amministrazione, che si basa sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sul suoporto dato da altre strutture della pubblica amministrazione e sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.

Oggetto della valutazione è la compatibilità dei possibili impatti diretti, cumulativi e sinergici, con le caratteristiche dell’ambiente, e la verifica che i progetti rappresentino, tra le diverse possibili alternative, quella capace di evitare in massima misura gli impatti negativi e di minimizzare e compensare, in termini ambientali, quelli non ulteriormente evitabili. Gli elementi di tale valutazione sono riportati nello " Studio di Impatto Ambientale" (S.I.A.) redatto dal proponente (soggetto pubblico privato che elabora il progetto).

La procedura di VIA è disciplinata in regione dalla L.R. 4/2018 in raccordo con il D. Lgs. 152/2006. - Normativa

Per impatti ambientali si intende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

  • popolazione e salute umana

  • biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

  • territorio, suolo, acqua, aria e clima

  • beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio

  • interazione tra i fattori sopra elencati

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

L'attuazione della procedura di V.I.A. mira dunque a:

  • proteggere e migliorare la qualità della vita e la salute pubblica

  • mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse

  • salvaguardare la biodiversità

  • promuovere l'uso di risorse rinnovabili

  • garantire l'uso plurimo delle risorse

Nella Regione Emilia-Romagna la competenza per le procedure di valutazione di impatto ambientale sono ripartite tra la stessa Regione e i Comuni (denominate autorità competenti), come indicato nella LR 4/2018.

La procedura regionale prevede che tutte le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati per la realizzazione e l’esercizio di quanto in progetto siano ricondotti all’interno di un unico procedimento amministrativo, contestuale alla procedura di VIA, denominato Procedimento Autorizzatorio Unico , previsto all’art. 27bis del D. Lgs. 152/06).

Il Procedimento Autorizzatorio Unico, qualora occorra, può costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat) positiva, di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

 

Progetti VIA di competenza comunale

I progetti obbligatoriamente sottoposti a VIA di competenza comunale (quando ricadenti nel territorio di un solo Comune) sono:

  1. cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all’anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari
  2. strade urbane di scorrimento
  3. ogni modifica o estensione dei progetti elencati nell'allegato 1 della L.R. 4/2018 , ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato stesso nonché quelli inferiori alle suddette soglie dimensionali, su richiesta del proponente

La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), come la verifica di assoggettabilità a VIA, è svolta dalla pubblica amministrazione, sulla base sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sul supporto dato da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.

Puoi consultare qui le procedure di VIA in corso e archiviate di competenza comunale ( per le regionali si rinvia al sito regionale ).

Presentazione dell'istanza

Partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA Comunale

La partecipazione è garantita:

  1. sempre attraverso la consultazione documentazione disponibile sul sito web del Comune e la presentazione di osservazioni nei primi 30 giorni dalla pubblicazione via web:
  2. talora con lo svolgimento di inchiesta pubblica, istruttoria pubblica, contraddittorio con il proponente l'opera.

Modulo per la presentazione delle osservazioni alla procedura di Valutazione Ambientale in corso  

Modulo informativa privacy

Per altre tipologie di progetti la normativa prevede l’attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ( il cosiddetto screening) [Link]. Tale procedura è volta valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi per cui si rende necessario il procedimento di VIA. Per ulteriori approfondimenti guarda il seguente link .

Per presentare un'istanza vai al seguente link

Inoltre per definire:

  • i contenuti dello SIA si può (facoltativamente) attivare la procedura dei scoping;

  • i progetti e individuare la corretta procedura da avviare, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti esistenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei è possibile richiedere la verifica preliminare (cosiddetto prescreening (art.6 comma 9); 

  • le informazioni da inserire nello S.I.A. e del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, il proponente può richiedere l’avvio di una fase preliminare di interlocuzione con il comune (art.26 bis).

 

 

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