CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata - Comune di Forlì (FC)

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CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata

Area/Servizio: Servizi all'Impresa e al Territorio / Servizio Edilizia e Sviluppo Economico
Dirigente del Servizio (Responsabile del procedimento): Massimo Visani


Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Unità Edilizia Privata
Responsabile Unità Edilizia Privata: Stefania Pondi


CILA - Comunicazione inizio lavori asseverata 
Sono soggetti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) gli interventi elencati all’art. 7 comma 5 della L.R. n. 15/2013: 
a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;
b) le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
c) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
d) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
e) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
f) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
h) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
i) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
l) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
m) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1(Attività edilizia libera) del presente articolo e agli articoli 10 (Procedure abilitative speciali), 13 (SCIA) e 17 (Permesso di costruire).
 

Procedura

Per interventi sia di Edilizia RESIDENZIALE che NON RESIDENZIALE la Comunicazione (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO.
 

La CILA deve riportare i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.
La comunicazione è accompagnata dagli elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 5, il rispetto delle prescrizioni e delle normative della disciplina dell’attività edilizia.
Qualora la realizzazione degli interventi soggetti a CILA sia subordinata all'acquisizione anche di un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, l'interessato, unitamente alla CILA, presenta la documentazione, affinché lo Sportello unico per l’edilizia possa indire la conferenza di servizi semplificata, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater  e 14 quinquies, della legge n. 241 del 1990 e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della conferenza di servizi.
Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della L.R. n. 15/2013.
L'esecuzione delle opere soggette a CILA comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico edilizia della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23 della LR 15/2013. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera.
 

Costi 
E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria, parametrati all’intervento asseverato:
Es: CILA di manutenzione straordinaria – diritti pari a  € 50,00
Es: CILA di restauro e risanamento conservativo – diritti pari a  € 250,00
Es: CILA di altro – diritti pari a  € 50,00

Il pagamento dei Diritti di segreteria si deve eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti spontanei, la causale:
- diritti di segreteria Servizio Edilizia

L'eventuale versamento del Contributo di costruzione si deve invece eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti di urbanizzazione, le seguenti causali: 
- costo di costruzione 

Allegati
Diritti di segreteria deliberati per i vari procedimenti
- Modulo procura speciale

 

Normativa
Legge Regionale n. 15 del 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia

 

SUE – Sportello Unico Edilizia
Comune di Forlì - Piazza Saffi, 8 47121 Forlì
Posta Elettronica Certificata (PEC): sue@pec.comune.forli.fc.it
Risposta telefonica: Orari dalle ore 9.00 alle ore 10.30, dal martedì al venerdì.
Giuseppe Carilli Tel. 0543.712359

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