SCIA – Segnalazione certificata inizio attività - Comune di Forlì (FC)

Edilizia privata | Interventi edilizi e relative istanze | SCIA – Segnalazione certificata inizio attività - Comune di Forlì (FC)

SCIA – Segnalazione certificata inizio attività

Area/Servizio: Servizi all'Impresa e al Territorio / Servizio Edilizia e Sviluppo Economico
Dirigente del Servizio (Responsabile del procedimento): Massimo Visani

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Unità Edilizia Privata
Responsabile Unità Edilizia Privata: Stefania Pondi

 

SCIA – Segnalazione certificata inizio attività 

La SCIA è un titolo abilitativo (L.R. n. 15/2013 art. 9 comma 2). E’ disciplinata dagli articoli 13 - 14 - 15 - 16 della L.R. n. 15/2013.

Sono subordinati a SCIA, ai sensi dell’art 13 della L.R. 15/2013:
    a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
    b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili     aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge     regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento; 
    c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
    d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
    e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; 
    e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e);
    f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature         esistenti;
    g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
    h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo     1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di     alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno         1959, n. 393);
    m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2 art 14 della L.R. 15/2013 (gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli         interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planvolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli         interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA);
Sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa pesante (art. 10, comma 1, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001).

 

Procedura
Per interventi di edilizia residenziale la segnalazione (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO;

Anche per interventi di edilizia non residenziale, la segnalazione (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO.


    

Tempistiche
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare
Entro 30 giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.

La SCIA può essere subordinata all’acquisizione di :
    1 - pareri di uffici comunali, che il responsabile del procedimento acquisisce entro 30 giorni dalla presentazione;
    2 - parere della CQAP, che il responsabile del procedimento acquisisce entro 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA;
    3 - atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni. Il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni lavorativi dal         ricevimento della SCIA una conferenza di servizi semplificata, ai sensi  e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14 e seguenti della legge     n. 241 del 1990. 

Qualora sussistano motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi per l’intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Nel caso in cui sussistano violazioni della disciplina dell'attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti oggetto di modifica progettuale.

 

SCIA differita
Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, in ogni caso non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data differita indicata.

 

Validità della SCIA
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, prima della scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni normative e/o urbanistiche.

Decorsi tali termini, in assenza di proroga la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata sarà soggetta a nuova SCIA.

 

Costi
La presentazione della SCIA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria determinati in relazione all’intervento, da versare tramite PAGO PA selezionando nel riquadro Pagamenti spontanei, la casella:
- diritti di segreteria Servizio Edilizia 

L'eventuale versamento del Contributo di costruzione si deve invece eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti di urbanizzazione, le seguenti causali: 
- costo di costruzione


Allegati
- Diritti di segreteria 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 83/2019 (Disciplina del contributo di costruzione)
- Modulo comunicazioni/integrazioni
- Modulo procura speciale

 

Collegamenti
 
  ► Modulistica regionale unificata 

 

 

Normativa

Legge Regionale n. 15, 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia

 

SUE – Sportello Unico Edilizia
Comune di Forlì - Piazza Saffi, 8 47121 Forlì
Posta Elettronica Certificata (PEC): sue@pec.comune.forli.fc.it
Risposta telefonica: Orari dalle ore 9.00 alle ore 10.30, dal martedì al venerdì.
Tel. 328.1504038 (per informazioni di natura tecnica) 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (0 valutazioni)