CONGEDI PARENTALI
Scaduto il periodo di astensione obbligatoria, la legge 53/2000
riconosce ad entrambi i genitori, entro i primi 8 anni di vita del
bambino, il diritto di usufruire di un periodo di astensione dal
lavoro di 10 mesi elevabile a 11 mesi nel caso di utilizzo, da
parte del padre di 7 mesi di congedo. La madre lavoratrice
può usufruire al massimo di 5 mesi di astensione
facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il
padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione
facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice
autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari
a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal
lavoro per almeno 3 mesi. Anche le lavoratrici autonome possono
usufruire del congedo per un massimo di 3 mesi entro il primo anno
di vita del bambino.
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Per avere informazioni dagli altri Comuni del comprensorio:
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Comune di Forlì
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Comune di Bertinoro
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Comune di Dovadola
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Comune di Forlimpopoli
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Comune di Galeata
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