Congedi parentali - Comune di Forlì (FC)

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CONGEDI PARENTALI


Scaduto il periodo di astensione obbligatoria, la legge 53/2000 riconosce ad entrambi i genitori, entro i primi 8 anni di vita del bambino, il diritto di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro di 10 mesi elevabile a 11 mesi nel caso di utilizzo, da parte del padre di 7 mesi di congedo. La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 5 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati. Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi. Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

 

 

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