Irrogazione sanzioni conseguenti a violazioni amministrative - Comune di Forlì (FC)

Irrogazione sanzioni conseguenti a violazioni amministrative - Comune di Forlì (FC)

Irrogazione sanzioni a conseguenti a violazioni amministrative


Servizio: Segreteria e Affari Generali

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Claudia Tedaldi

 


Descrizione del procedimento

 


Cos'è:

Quando un organo di vigilanza e controllo (es. Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, Guardie Ecologiche Volontarie, Corpo Forestale dello Stato, etc.) verifica la commissione di un illecito amministrativo diverso dalle violazioni al Codice della Strada, notifica a chi ha commesso la violazione (ed agli altri soggetti eventualmente responsabili, in solido con il predetto, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81, ovvero solamente a questi ultimi, se il trasgressore non è individuabile) un verbale di “accertamento e contestazione” della violazione, in cui si invita:

  1. ad effettuare (nei casi in cui la legge lo consente) il pagamento della somma prevista (c.d. “pagamento in misura ridotta”) entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale; il pagamento effettuato entro il suddetto termine libera definitivamente il trasgressore (e i soggetti eventualmente obbligati in solido con il predetto) e conclude pertanto il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - e delle eventuali sanzioni accessorie - salvo i casi espressamente previsti, anche quando siano stati presentati scritti difensivi o sia avvenuta l'audizione (si veda, in proposito, il punto successivo);

  2. in alternativa, a presentare al Sindaco, entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, scritti difensivi ed eventuali documenti ritenuti idonei alla difesa, con possibilità di richiedere di essere ascoltati personalmente o a mezzo di persona delegata.
    Ove non sia effettuato il tempestivo pagamento, il procedimento prosegue e l'Amministrazione, esaminate e valutate le argomentazioni esposte nello scritto difensivo (se presentato) e sentito l'interessato (ove ne abbia fatto richiesta) emette e notifica ai soggetti indicati nel verbale: - un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria applicabile, oppure un'ordinanza di archiviazione del verbale, se ritiene non fondato l'accertamento eseguito.

 


A chi è destinato:

A tutti coloro che, in veste di “trasgressore” o di “responsabile in solido” con il predetto, abbiano ricevuto la notifica di un verbale di accertamento e contestazione di un illecito amministrativo - diverso dalle violazioni al Codice della Strada - nel caso in cui:

  1. non sia prevista, in relazione al tipo di violazione amministrativa contestata, la possibilità del “pagamento in misura ridotta”;

  2. pur essendo possibile il “pagamento in misura ridotta”, quest'ultimo non sia stato eseguito oppure sia stato eseguito oltre il termine previsto.


Come si richiede:
Entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, se non si intende effettuare il “pagamento in misura ridotta” (come indicato nel verbale medesimo, ove ammesso), è possibile presentare un ricorso indirizzato al Sindaco - in carta semplice, sottoscritto a pena di nullità - contenente scritti e/o memorie difensive. Con il ricorso possono essere allegati i documenti ritenuti idonei alla difesa e può essere richiesta l'audizione personale.
Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Nel caso in cui l'interessato non si presenti per l'audizione personale, in assenza di un giustificato motivo, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

 


Tempi:
Il procedimento deve concludersi entro 5 anni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale. Entro tale termine, il responsabile del procedimento - una volta ricevuto il verbale da parte dell'organo accertatore - verifica la fondatezza e la regolarità dell'accertamento eseguito, esamina tutta la documentazione pervenuta e acquisita (notifica, rapporto, eventuali scritti difensivi e documenti allegati, controdeduzioni del verbalizzante) e svolge l'audizione eventualmente richiesta; all'esito dell'istruttoria, nel rispetto del termine sopra indicato, il dirigente del servizio preposto al procedimento amministrativo sanzionatorio emette l'ordinanza, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81.

Il pagamento della somma dovuta per la violazione, ingiunto con l'ordinanza-ingiunzione, deve essere effettuato nel termine di 30 gg. dalla notificazione dell'ordinanza medesima (se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 gg.); decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma stabilita nell'ordinanza-ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva secondo la disciplina sanzionatoria vigente.


Rateizzazione dei pagamenti

Il trasgressore o gli eventuali obbligati in solido, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono chiedere il pagamento in misura rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della l. n. 689 del 24 novembre 1981.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata in carta bollata, entro il termine di 30 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione; la presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

Il richiedente deve provare, anche mediante autodichiarazione resa ai sensi delle vigenti norme, la situazione di disagio economico, che viene valutata tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
La decisione sulla richiesta, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.


Spese a carico dell'utente:
Eventuali spese di spedizione.

 


A chi rivolgersi:
Comune di Forlì - Unità Legale e Contenzioso - Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì
Tel. 0543/712106 - 239 - 223 - 861 Fax 0543/712856
Ricevimento previo appuntamento.


Riferimenti legislativi (Normativa):
L. 24.11.1981 n. 689, e ss.mm.ii.;
Legge Regionale Emilia Romagna 28.4.1984, n. 21 e ss.mm.ii.;
Legge Regionale Emilia Romagna 24.3.2004, n. 6, e ss.mm.ii.;
Legge Regionale Emilia Romagna 12 febbraio 2010, n.4 e ss.mm.ii;
Legge Regionale Emilia Romagna 23 luglio 2010, n.7 e ss.mm.ii.
Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.09.2018

 

Modulistica

 

1) Fac-simile Scritti difensivi e/o richiesta di audizione

2) Fac-simile Istanza di annullamento in autotutela di ordinanza-ingiunzione di pagamento

3) Fac-simile Richiesta di pagamento rateale della sanzione pecuniaria irrogata con ordinanza-ingiunzione di pagamento

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