Opposizione ad ordinanza di ingiunzione di pagamento
Servizio: Segreteria e Affari Generali
Responsabile del procedimento: Claudia Tedaldi
Descrizione del procedimento
Cos'è :
Non si tratta di un procedimento amministrativo di competenza del Comune, e quindi non vi è un soggetto Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. Si tratta invece di un procedimento giudiziario che il cittadino interessato decide di promuovere avanti il Giudice competente contro l'Amministrazione comunale, al fine di impugnare i provvedimenti con cui quest'ultima gli ingiunge il pagamento di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi accertati a suo carico. Nel giudizio che si instaura, il cittadino e l'Amministrazione rivestono rispettivamente la posizione di “ricorrente” (od “opponente”) e di “resistente” (od “opposto”).
A chi è destinato:
A tutti coloro cui sia stata notificata un'ordinanza del Comune che ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza dell'accertamento di un illecito amministrativo per violazione di norme diverse dal Codice della Strada (che ha una specifica disciplina).
Come si promuove:
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione si promuove depositando un ricorso scritto, presso la Cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo la ripartizione di competenza effettuata dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 sulla base della tipologia dell'illecito. Nel caso di opposizione in Tribunale è necessario avvalersi di un legale.
Tempi:
L'opposizione deve essere depositata in Cancelleria entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero) dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La Cancelleria, a sua volta, provvede a notificare al Comune l'atto di opposizione depositato, unitamente all'ordinanza in cui il Giudice fissa la data della prima udienza. Quest'ultima ordinanza è notificata anche al cittadino opponente. Il Giudice, con sentenza, può rigettare l'opposizione oppure annullare in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione impugnata, oppure modificarla limitatamente all'entità della sanzione dovuta, decidendo contestualmente anche sul pagamento delle spese di lite. Se il Giudice conferma l'ordinanza opposta (modificando eventualmente l'importo della sanzione) il Comune inoltra al cittadino, con lettera raccomandata, una lettera di diffida ad eseguire il pagamento della sanzione entro un congruo termine, decorso il quale l'Amministrazione attiva il procedimento di riscossione coattiva.
Spese a carico del ricorrente:
Se l'opposizione deve essere proposta davanti al Tribunale, il cittadino deve avvalersi del patrocinio di un avvocato; può invece difendersi personalmente nel caso in cui l'opposizione debba essere presentata davanti al Giudice di Pace. In entrambi i casi, la proposizione del ricorso è soggetta al pagamento del “Contributo Unificato”, d'importo variabile secondo il valore della causa.
Riferimenti legislativi (Normativa):
L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
D.Lgs. 01.09.2011 n. 150.