Il soggetto donante deve presentare formale istanza, mediante apposito modulo, nella quale dovrà essere specificato:
- la precisa descrizione del bene che intende donare, corredata da documentazione fotografica;
- la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante e che non sussiste in capo al dichiarante alcun interesse patrimoniale e/o commerciale alla donazione nonché una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla donazione offerta;
- la dichiarazione del donante, ai sensi dell’art.783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.
Il Comune verificherà che il bene donato soddisfi l’interesse pubblico e perfezionerà l’accettazione della donazione con atto del Dirigente o presentando apposito provvedimento da sottoporre alla Giunta Comunale in base alla natura del bene donato.
Qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili e sia considerata di modico valore, la stessa si perfeziona senza contratto, con la consegna del bene al Dirigente competente, il quale redige apposito verbale.
Per le donazioni aventi ad oggetto beni mobili per i quali il donante abbia dichiarato che il valore del bene non è da considerarsi modico si provvederà alla stipulazione del relativo atto pubblico.