Gli alloggi costruiti sulle aree del PEEP (piano per l’edilizia economica e popolare) cedute in proprietà sono soggetti a vincoli che ne limitano la libera commerciabilità.
Entro i primi 10 anni:
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Gli alloggi non possono essere alienati a nessun titolo né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità.
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Decorsi 10 anni:
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Decorsi 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari al prezzo fissato dall’Ufficio Tecnico Erariale.
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Decorsi 20 anni:
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Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità gli alloggi possono essere venduti a chiunque o possono essere costituiti diritti reali di godimento, con l’obbligo di pagare al Comune, che ha a suo tempo ceduto l’area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione per la cessione in proprietà.
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Quindi, il proprietario che intenda vendere un alloggio costruito nel PEEP dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nella convenzione di edilizia economica e popolare.
La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (articolo 31, commi 45 e seguenti) prevede che i Comuni possano eliminare tali vincoli.
I proprietari di alloggi in diritto di proprietà nel PEEP possono eliminare ii vincoli di godimento gravanti sull’alloggio pagando al Comune una somma corrispondente al 60 per cento del valore venale del terreno, stimato dal Comune alla data della domanda, diminuito del prezzo a suo tempo pagato dal costruttore per ottenere la cessione in proprietà dell’area, anch’esso rivalutato alla data della domanda.
Se non sono ancora trascorsi 30 anni dalla cessione in diritto di proprietà, il proprietario deve stipulare con il Comune una nuova convenzione, che stabilisce il prezzo massimo di vendita e di locazione dell’alloggio.
Questa nuova convenzione obbliga anche gli acquirenti dell’alloggio fino al trentesimo anno a partire dalla cessione in diritto di proprietà.
L’obbligo di stipulare la nuova convenzione viene meno se il proprietario paga il costo di costruzione.
Il proprietario che intende eliminare i vincoli di godimento decennali e ventennali gravanti sull'alloggio costruito sull'area ceduta in diritto di proprietà presenta al Comune di Forlì la domanda utilizzando l’apposito modulo in carta libera.
Il Comune calcola l’importo del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli e, se richiesto, l’importo del contributo di costruzione; ne dà comunicazione all’interessato invitandolo al versamento.
Il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda.
Il proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine, dovrà rivolgersi ad un notaio per stipulare con il Comune l'atto di eliminazioni dei vincoli che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.