Gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al pagamento dei soli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, con totale esenzione della quota di contributo di costruzione, qualora il proprietario si impegni ad applicare i prezzi di vendita ed i canoni di locazione concordati con il Comune.
L’edilizia abitativa convenzionata era regolata, in precedenza, dalla legge 10/1977 (articoli 7 e 8) ed ora dagli 18 del D.P.R. 380/2001 e 33 della L.R. 15/2013.
L’impegno è contenuto in una convenzione o in un atto unilaterale d'obbligo ed ha in genere la durata di 25 anni.
Durante il periodo di efficacia dell’impegno, l’alloggio deve essere venduto o locato al prezzo pattuito, che lo stesso proprietario può determinare applicando i criteri previsti in convenzione o atto unilaterale d’obbligo, senza necessità di rivolgersi al Comune.
Il proprietario può recedere dai suddetti obblighi, prima della scadenza, pagando il contributo di costruzione.
La domanda al Comune va presentata sull’apposito modulo.
Il Comune calcola l’importo del corrispettivo dovuto e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo al versamento.
Il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda.
Al proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine verrà trasmessa la determinazione dirigenziale che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.