EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DELLA LEGGE 10/1977 O DELLA LEGGE REGIONALE 31/2002 O DELLA LEGGE 13/2015 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - Comune di Forlì (FC)

Guida ai servizi - Comune di Forlì (FC)

EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DELLA LEGGE 10/1977 O DELLA LEGGE REGIONALE 31/2002 O DELLA LEGGE 13/2015 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Responsabile del procedimento:

Angela Satanassi

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria : Amministrativa Edilizia

Responsabile dell'ufficio
Angela Satanassi

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale : Amministrativa Edilizia

Responsabile dell'ufficio
Angela Satanassi
Cos'è

Gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al pagamento dei soli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, con totale esenzione della quota di contributo di costruzione, qualora il proprietario si impegni ad applicare i prezzi di vendita ed i canoni di locazione concordati con il Comune.

L’edilizia abitativa convenzionata era regolata, in precedenza, dalla legge 10/1977 (articoli 7 e 8) ed ora dagli 18 del D.P.R. 380/2001 e 33 della L.R. 15/2013.

L’impegno è contenuto in una convenzione o in un atto unilaterale d'obbligo ed ha in genere la durata di 25 anni.

Durante il periodo di efficacia dell’impegno, l’alloggio deve essere venduto o locato al prezzo pattuito, che lo stesso proprietario può determinare applicando i criteri previsti in convenzione o atto unilaterale d’obbligo, senza necessità di rivolgersi al Comune.

Il proprietario può recedere dai suddetti obblighi, prima della scadenza, pagando il contributo di costruzione.

La domanda al Comune va presentata sull’apposito modulo.

Il Comune calcola l’importo del corrispettivo dovuto e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo al versamento.

Il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda.

Al proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine verrà trasmessa la determinazione dirigenziale che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.

 

A chi è destinato

Ai proprietari di alloggi che hanno stipulato una convenzione con il Comune di Forlì o che hanno sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo.

Come si richiede 

Il proprietario può recedere dai suddetti obblighi, prima della scadenza, pagando il contributo di costruzione. Il Comune calcola l'importo del corrispettivo dovuto e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo al versamento. Il mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia alla domanda. Al proprietario che invece ha provveduto al pagamento entro il termine verrà trasmessa la determina dirigenziale che lo autorizza alla libera vendita dell'immobile.

Spese a carico dell'utente:
  • Diritti di segreteria di € 50,00 da versare prima della presentazione della richiesta. Il pagamento dei Diritti di segreteria si deve eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro Effettua un pagamento spontaneo, la causale: “Diritti di segreteria Servizio Edilizia”;
  • n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda;
  • n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sull’autorizzazione, qualora il richiedente, notiziato dell'importo che deve pagare al Comune, intenda concludere il procedimento che avviene con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale.
Dove rivolgersi

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico - Unità Amministrativa Edilizia (Sig.ra Monica Pelliconi) - Comune di Forlì
Piazza Saffi n. 8

Telefono: 0543  712371   
e-mail  monica.pelliconi@comune.forli.fc.it
Ricevimento in presenza: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - giovedì dalle 10.30 alle ore 13.00.

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo
Segretario Generale
Come si raggiunge

Autobus con fermata in P.zza Saffi, linee 1-6. Parcheggi a pagamento in: P.zza Guido da Montefeltro, P.zza XX Settembre, P.zza del Carmine, P.zza Cavour, Via Lombardini.

Normativa di riferimento

Legge 10/1977 (artt.7 e 8); D.P.R. 180/2001 (art. 18); L.R. 31/2002 (artt. 30 e 31); L.R. 15/2013 (art. 33).

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