L'autenticazione di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Quali sono gli atti sui quali in base alla legge il funzionario incaricato dal Sindaco può intervenire per l’autenticazione della sottoscrizione? Mentre il notaio, per legge e regolamento del notariato, è competente ad autenticare la sottoscrizione di atti di qualsiasi natura (dichiarazioni di fatti, stati e qualità, manifestazioni di volontà, atti negoziali, ecc.), le competenze del funzionario incaricato dal Sindaco in materia di autentica di firma sono “eccezionali”, ovvero derivano da norme che gli attribuiscono precise e specifiche facoltà. In altri termini, il funzionario comunale può intervenire solo nei casi in cui la legge lo consente e per gli atti dalla stessa specificati. Esempi: adozione internazionale di minori, nomina difensore nei procedimenti giudiziari di natura penale, autentica della firma del votante per l’elezioni degli organi degli ordini professionali, autentica delle firme per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi, autentica della delega alla riscossione di benefici economici da parte di organi della Pubblica Amministrazione (esempio tipico la pensione). Non è possibile effettuare copie conformi di documenti non in lingua italiana.