Descrizione
L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L’abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali.
L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Nei Comuni delle zone Pianura est, Pianura ovest e agglomerato di Bologna, individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2030, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026, 15:17