Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini interessati.
Descrizione
In Italia la sentenza è un provvedimento emanato dal giudice allo scopo di risolvere un conflitto, ristabilire un diritto, imporre un risarcimento, in ogni caso è un provvedimento del giudice. Vengono invece considerate sentenze straniere anche i provvedimenti emanati da autorità non avente natura giurisdizionale, ma che svolge anche funzioni giurisdizionali e il provvedimento ha le stesse caratteristiche sostanziali della sentenza emessa in Italia da un Giudice. In passato le sentenze straniere erano delibate dalla Corte d’Appello, la quale stabiliva se queste potevano essere riconosciute nel nostro ordinamento. La legge 218/95 ha attribuito questa competenza all’Ufficiale di Stato Civile, il quale deve quindi verificare se tali provvedimenti stranieri hanno i requisiti per essere riconosciuti validi e quindi trascritti in Italia. La normativa che l’Ufficiale di Stato Civile deve applicare per valutare la riconoscibilità o meno della sentenza straniera nel nostro ordinamento varia in funzione dell’oggetto della stessa e del Paese in cui è stata emessa. Esistono infatti Regolamenti Comunitari per i Paesi UE e Convenzioni Internazionali che disciplinano tale materia.
Come fare
La sentenza straniera deve essere presentata dall’interessato direttamente o tramite un procuratore munito di apposita delega, oppure può essere trasmessa dall’Autorità Consolare all’Ufficiale di Stato Civile competente. Per esempio: - in caso di sentenza di separazione o divorzio è competente l’Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è stato celebrato o trascritto l’atto di matrimonio. - in caso di sentenza di disconoscimento/riconoscimento di paternità è competente l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero dell’interessato.
Cosa serve
La sentenza, così come qualsiasi altro documento proveniente dall’estero, deve essere tradotta in lingua italiana, con la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dall’Autorità Consolare o da un traduttore ufficiale, la cui firma deve essere legalizzata dalla stessa Autorità Consolare. Inoltre deve essere presentata nella versione integrale e legalizzata dall’Autorità Consolare competente, salvo specifiche Convenzioni o Regolamenti Comunitari in materia.
Cosa si ottiene
Trascrizione dei documenti stranieri nei Registri di Stato Civile del Comune di residenza.
Tempi e scadenze
Dai 30 ai 120 giorni.
Costi
Nessuno.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
D.P.R. 3.11.2000 N.396; Legge 31.05.1995 n. 218
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 15:20