Materie del servizio
A chi è rivolto
Agli stranieri aventi la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o ad uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera . Per ottenere l’attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
c) iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
d) familiare (coniuge, discendente in linea retta fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendente in linea retta a carico e quelli del coniuge) che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiorno ai sensi delle lettere a), b) o c).
Descrizione
L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.
Come fare
Per ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno occorre essere residente nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.
E’ necessario fissare un appuntamento:
- contattando il numero telefonico 0543 712287
- via mail all'indirizzo: servizi.demografici@comune.forli.fc.it
Cosa serve
Per ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno occorre essere residente nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.
Lavoratore comunitario dipendente (art. 7, lett. a):
- contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale;
- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto;
- ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (ricevuta telematica o ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno o copia della comunicazione consegnata a mano, con timbro del Centro per l'Impiego) oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.
Lavoratore comunitario autonomo (art.7, lett. a):
- certificato di iscrizione C.C.I.A.A. disponibilità di mezzi economici (art.7, lett. b):
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o per i propri familiari;
- assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente quali a titolo di esempio: - il Pensionato può presentare il modello S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari;
- il dipendente di una ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari.
Studente (art.7, lett. c):
- certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato;
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte del reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa;
- assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese di origine.
Familiare comunitario di un dipendente o di un lavoratore autonomo comunitario (art. 7, lett. d):
- documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitore a carico del comunitario o del coniuge);
- documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo come sopra indicato;
- dichiarazione attestante la vivenza a carico.
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno per cittadino dell'Unione Europea.
Tempi e scadenze
L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Costi
Marca da bollo da € 16.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025, 14:52