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Autorizzazione attività rumorose nell'ambito dei cantieri

Servizio attivo

Procedimento per l'autorizzazione per le attività rumorose nell'ambito di cantieri

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle ditte che si occupano di lavori edili, stradali ed assimilabili.

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Descrizione

L'attivazione di macchine, attrezzature e di impianti rumorosi nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili esterni ed interni, edili stradali ed assimilabili necessita di autorizzazione. L’esercizio delle attività rumorose nei cantieri può essere svolta nei giorni feriali nel rispetto dei seguenti orari: dal 1° giugno al 30 settembre: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30. I suddetti vincoli non valgono per i cantieri con durata massima di 5 giorni lavorativi per i cantieri che distano almeno 200 metri dagli edifici residenziali circostanti; per i cantieri itineranti con permanenza nello stesso luogo non superiore a 5 giorni, per i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici.  

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Come fare

Casistiche:

  1. Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario riportati all’art.7 del Regolamento delle Attività Rumorose, compresi i cantieri inclusi all’art.7 comma 2, necessita di comunicazione da inviare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività come da Mod.1.
  2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati all’art. 7 del Regolamento, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale.
  3. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, ad esclusione dei casi ricadenti all’art.7 comma 2 del Regolamento, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod.3, allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un’autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell’appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica.  
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Cosa serve

Casistiche:comunicazione da inviare allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività come da Mod.1.

  1. domanda di deroga allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale.
  2. comunicazione allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività, finalizzata ad un’autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Solo per i casi 2) e 3): n.2 marche da bollo da € 16,00 (una per istanza e una per il rilascio autorizzazione)
Diritti di segreteria di € 0,52
Pagamento parere acustico come da tariffario Arpae vigente qualora previsto

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Cosa si ottiene

L'autorizzazione alle attività rumorose in un cantiere.

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Tempi e scadenze

Cantieri casistica 1: se entro 20 giorni dall'inizio dell'attività non sono intervenute richieste di integrazioni, prescrizioni o motivato diniego.
Cantieri casistica 2: autorizzazione rilasciata acquisito eventualmente il parere di ARPAE. Trascorsi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni.
Cantieri casistica 3: i lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare con almeno 3 giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, deve essere esposta con evidenza all'esterno del cantiere.

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Costi

Solo per i casi 2) e 3): n.2 marche da bollo da € 16,00 (una per istanza e una per il rilascio autorizzazione) Diritti di segreteria di € 0,52 Pagamento parere acustico come da tariffario Arpae vigente qualora previsto.

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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); L.R. n 15/2001 - DGR E-R 1197/2020 - Delibera C.C. n.8 del 21/01/2011 - Regolamento delle attività Rumorose di cui alla Delibera C.C. n. 68/2022.

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 16:03

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