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Nulla-osta attività rumorose non temporanee in strutture aperte o chiuse (art. 8, c. 6, l. 447/95)

Servizio attivo

Procedimento per ottenere il nulla-osta per l'esercizio di attività rumorose non temporanee in strutture aperte o chiuse

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai responsabili delle strutture aperte o chiuse e manifestazioni in premessa individuate qualora il procedimento di permesso a costruire o denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia non abbia comportato l’esame della Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) e rilascio del nulla-osta ai sensi art.8 c.6 L. 447/1995. La domanda di autorizzazione per l’apertura o la modifica di locale di pubblico spettacolo o di sale pubbliche per giochi leciti dovrà contenere apposita documentazione contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla-osta ai sensi art.8 c.6 L. 447/1995.
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Descrizione

Necessita di nulla-osta l'esercizio di attività rumorose non temporanee svolte nell’ambito di strutture permanenti aperte o chiuse di cui all’art. 8, c. 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all’art. 34 delle N.T.A. della Zonizzazione vigente. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento delle Attività Rumorose, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, in periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) devono richiedere il nulla-osta di cui all’art. 8 c. 6 L. 447/95 entro 1 anno. Le disposizioni sopracitate non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti di amplificazione esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo e pertanto, non percepibile in ambiente esterno all'esercizio, nè negli ambienti interni limitrofi o confinanti con l'esercizio medesimo.
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Come fare

La richiesta di nulla-osta di cui all’art. 8 c. 6 della L. 447/95 dovrà essere presentata tramite apposita modulistica predisposta dall’Unità Ambiente e dovrà contenere apposita documentazione riportante l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all’articolo 6 comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 673 del 2004 e nell’allegato A delle N.T.A. della zonizzazione per la redazione della DOIMA. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del servizio preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell’ARPAE, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l’analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.

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Cosa serve

Presentazione di richiesta di nulla-osta di cui all’art. 8 c. 6 della L. 447/95 tramite apposita modulistica predisposta dall’Unità Ambiente.

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Cosa si ottiene

Il nulla-osta per l'esercizio di attività rumorose non temporanee
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Tempi e scadenze

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di acquisizione di parere favorevole ARPAE.
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Accedi al servizio

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Costi

2 marche da bollo da € 16,00 per la domanda e l'autorizzazione e pagamento parere acustico come da tariffario Arpae vigente Diritti di segreteria da versare al ritiro di € 0,52.
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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); D.P.C.M. 215/1999; Delibera di G.R. 673 del 2004; Delibera C.C. n. 8 del 21/01/2011: Norme Tecniche di Attuazione Zonizzazione Acustica e Regolamento delle Attività Rumorose e Nuovo regolamento delle attività Rumorose di cui alla Delibera C.C. n.68/2022.

Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2025, 15:07

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