Materie del servizio
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta da coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) nel Comune di Forlì.
I soggetti tenuti al pagamento sono:
- il proprietario dell’immobile
- il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
- il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso
- l’amministratore di condominio per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, possessori a titolo di proprietà o usufrutto di immobili nello Stato italiano, sono tenuti al versamento dell’imposta.
Descrizione
Istruzioni per il conteggio ed il versamento dell’imposta disciplinata, a far data dal 2020, dalla legge n. 160 del 2019 art 1 commi 738-782 e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili. Diversamente dalle imposte erariali sui redditi, l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Il Comune facilita l’adempimento a coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta garantendo un’adeguata informativa e la disponibilità di strumenti informatici per il calcolo.
Come fare
Il versamento deve essere effettuato dal contribuente (soggetto passivo) oppure da un suo coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare), che calcola e versa in due rate (art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019) o in un'unica soluzione annuale entro la scadenza della rata di acconto dell'anno di riferimento.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019) e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Per ciascun immobile posseduto, ai fini del calcolo, si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- base imponibile
- mesi di possesso
- percentuale di possesso
- aliquota di riferimento
- agevolazioni spettanti
Il dovuto corrisponde al risultato della formula:
base imponibile x n. mesi/12 x %possesso x aliquota x fattore di riduzione (ove applicabile)
Base imponibile:
Per la determinazione della base imponibile, nel caso di fabbricati e terreni, ad eccezione delle aree fabbricabili, i dati (rendita e percentuale di possesso) sono rilevabili dal contratto di acquisto, dalla successione o dalla visura catastale, accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate al link seguente: Agenzia delle Entrate - Consultazione Rendite Catastali
Per i terreni edificabili il reddito dominicale in catasto non può essere assunto come base imponibile in quanto occorre fare riferimento al valore presente in perizia di stima, oppure presente in atto pubblico. In assenza di tali informazioni, ed ogni qual volta il valore in atti sia superato da una mutata consistenza dell’area, è possibile prendere contatti con il Servizio.
Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019).
Mesi di possesso
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Percentuale di possesso
Il dato si rileva dalla consultazione catastale sebbene la percentuale di possesso in visura potrebbe non tener conto di diritti reali costituiti per legge e non trascritti o di presenza di leasing immobiliari o concessioni demaniali.
Aliquota di riferimento
Il Comune delibera le aliquote IMU e pubblica il prospetto delle aliquote secondo lo schema ministeriale. Per informazioni ulteriori: Portale del Ministero delle Finanze
Agevolazioni spettanti
La normativa di riferimento prevede la possibilità di esenzioni, riduzioni percentuali di base imponibile o di imposta. Il Comune integra queste previsioni con aliquote agevolate e disposizioni regolamentari. L’applicazione di agevolazioni è soggetta ad obbligo dichiarativo.
Nella sezione documenti è disponibile l’approfondimento su dichiarazioni IMU e ravvedimenti.
E’ disponibile il servizio di supporto al conteggio CALCOLO IMU
Cosa serve
Il pagamento spontaneo IMU si effettua con modello F24. E’ necessario indicare il codice del Comune ove si trovano gli immobili per cui si versa il tributo. Il Codice Ente Forlì è D704.
In fase di compilazione dell'F24 e oppure di predisposizione del pagamento a mezzo home banking o mediante il supporto di operatori di sportello (Poste Italiane o Istituti di Credito) riveste particolare importanza effettuare un controllo sulla corretta indicazione del Codice Ente al fine di evitare che gli importi versati vengano attribuiti a comune non competente.
Codici tributo
L’imposta va versata distinguendo gli importi secondo i seguenti codici tributo:
- abitazione principale e pertinenza (A/1, A/8 e A/9) = cod. 3912
- altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
- immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
- immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
- aree fabbricabili = cod. 3916
- terreni agricoli = cod. 3914
Per l’utilizzo del calcolatore online Calcolo IMU – ANUTEL è necessario conoscere ed inserire:
- per i fabbricati la rendita catastale
- per i terreni agricoli il reddito domenicale
- per le aree fabbricabili il valore venale in comune commercio
Il calcolatore online Calcolo IMU – ANUTEL è gratuito e di libero accesso.
Per l’utilizzo di LINKMATE è necessario avere attivato un’identità digitale (SPID o CIE).
Il servizio telematico LINKMATE è uno sportello web che consente di visionare il calcolo automatico dell'imposta dovuta per l’anno corrente e verificare lo stato dei pagamenti IMU, anche per anni precedenti, stampare il modello F24 precompilato. L’aggiornamento dei dati va sempre verificato dal contribuente prima di procedere con un versamento o una richiesta si rimborso.
Cosa si ottiene
L'ufficio mette a disposizione tutte le informazioni per poter procedere al corretto adempimento dell'Imposta municipale propria (IMU) attraverso la Modulistica e la Guida Sintetica IMU. Mediante le applicazioni digitali si ottiene la determinazione del tributo dovuto e supporto alla compilazione del modello di pagamento.
Contattando gli uffici è possibile ottenere informazioni su provvedimenti di recupero in caso di omesso/parziale e tardivo versamento, nonché su provvedimenti emessi per omesse/infedeli dichiarazioni e loro stato della riscossione.
Tempi e scadenze
Per ciascun anno d’imposta:
16 giugno: pagamento rata acconto
30 giugno: presentazione dichiarazione IMU anno precedente
16 dicembre: pagamento rata saldo
È inoltre possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.
Se la scadenza cade in un giorno festivo si intende automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.
E’ bene sapere che:
- in caso di versamento eseguito tardivamente è necessario integrare all’imposta dovuta la sanzione in ravvedimento e gli interessi maturati dalla data della scadenza non ottemperata
- in caso di omesso o parziale versamento, il Comune notifica gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
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Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026, 12:49