Materie del servizio
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta da coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) nel Comune di Forlì.
I soggetti tenuti al pagamento sono:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
- l’amministratore di condominio per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, possessori a titolo di proprietà o usufrutto di immobili nello Stato italiano, sono tenuti al versamento dell’imposta. In cocomitanza di particolari condizioni sono beneficiari di una riduzione
Descrizione
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Dal 2014 e fino al 2019, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Dal 2020 l’imposta è disciplinata dalla della legge n. 160 del 2019 art 1 commi 738-782.
L’imposta è dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
- base imponibile
- mesi di possesso
- percentuale di possesso
- aliquota di riferimento
- agevolazioni spettanti
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019).
Come fare
Il versamento deve essere effettuato dal contribuente (soggetto passivo) oppure da un suo coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare), che calcola e versa quanto dovuto in due rate (art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019)
Rata di acconto: 16 giugno
Rata di saldo: 16 dicembre
È comunque possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro la scadenza della rata di acconto dell'anno di riferimento. In caso di versamento eseguito tardivamente è necessario integrare all’imposta dovuta la sanzione in ravvedimento e gli interessi maturati dalla data della scadenza non ottemperata.
Si invita il contribuente - in fase di compilazione dell'F24 oppure di predisposizione del pagamento a mezzo home banking o mediante il supporto di operatori di sportello (Poste Italiane o Istituti di Credito) - ad effettuare un controllo sulla corretta indicazione del Codice Ente al fine di evitare che gli importi versati vengano attribuiti a comune non competente.
Codice Ente Forlì = D704
Nel modello F24 per il versamento dell’IMU oltre al codice Ente indicato qui sopra devono essere riportati i dati anagrafici, codice fiscale del titolare degli immobili ed i seguenti codici tributo:
- abitazione principale e pertinenza (A/1, A/8 e A/9) = cod. 3912
- altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
- immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
- immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
- aree fabbricabili = cod. 3916
- terreni agricoli = cod. 3914
Per informazioni ulteriori: Portale del Ministero delle Finanze
I servizi tributari relativi all'Imposta municipale propria (IMU) che prevedono il ricevimento del pubblico vengono svolti nei seguenti modi:
- per via telematica, per informazioni ed inoltro delle pratiche IMU (dichiarazioni, contratti di locazione o comodato, istanze di rimborso, ecc.), utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito e corredata della relativa documentazione
- telefonicamente
- su appuntamento prenotando su Agende online
Cosa serve
Per i fabbricati: dati catastali degli immobili (Foglio, Particella e Sub, Rendita catastale, Categoria e Classe), percentuale di possesso, mesi di possesso. I dati sono rilevabili dal contratto di acquisto, dalla successione o dalla visura catastale Le rendite catastali possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link seguente: Agenzia delle Entrate - Consultazione Rendite Catastali
Per le aree edificabili: Perizia di stima, Certificato di Destinazione Urbanistica.
Aliquote IMU: Le aliquote per l’anno 2025 sono le seguenti: Prospetto aliquote IMU 2025
Nel calcolatore online Calcolo IMU 2025 – ANUTEL è necessario inserire:
- per i fabbricati la rendita catastale;
- per i terreni agricoli il reddito domenicale;
- per le aree fabbricabili il valore venale in comune commercio.
Modello F24: Il pagamento dell'IMU si effettua utilizzando il modello F24, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o presso le poste, banca.
Nel portale LINKMATE è possibile verificare lo stato dei pagamenti IMU, anche per anni precedenti, visionare il calcolo automatico dell'imposta dovuta, inclusi eventuali interessi o sanzioni per ravvedimento operoso, stampare del modello F24 per il pagamento di IMU precompilato.
L'ufficio mette a disposizione tutte le informazioni per poter procedere al corretto adempimento dell'Imposta municipale propria (IMU) attraverso la Modulistica e la Guida Sintetica IMU.
Modalità di pagamento: Si può pagare il modello F24 presso qualsiasi ufficio postale o banca, oppure tramite il servizio di home banking.
Cosa si ottiene
Con la regolarizzazione della posizione tributaria relativa agli immobili posseduti nel Comune di Forlì si evitano provvedimenti di recupero dell’imposta non corrisposta, anche a seguito di omessa o infedele dichiarazione, e relative sanzioni e interessi legali.
Tempi e scadenze
Per ciascun anno d’imposta:
16 giugno: pagamento rata acconto
30 giugno: presentazione dichiarazione IMU anno precedente;
16 dicembre: pagamento rata saldo
Se la scadenza cade in un giorno festivo si intende automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo.
In caso di omesso parziale versamento non collegato ad obblighi dichiarativi, è ammesso il ravvedimento operoso entro l’avvio dell’attività di recupero da parte del Comune di Forlì.
In caso di omesso o parziale versamento, il Comune notifica gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
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Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2026, 17:13