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Comunicazione Accatastamento da rurale a urbano

Servizio attivo

L’Art. A-21 (Interventi edilizi non connessi all'attività agricola) della L.R. 20/2000 consente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini interessati

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Descrizione

L’Art. A-21 (Interventi edilizi non connessi all'attività agricola) della L.R. 20/2000 consente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola. L’attuazione di tali interventi di recupero comporta, per le unità poderali agricole cui erano asserviti originariamente gli edifici, alcune limitazioni all’edificazione, anche a seguito di frazionamento. Le limitazioni sono le seguenti: nel caso di recupero (abitativo) di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è preclusa per 10 anni L’art. 7 della LR 15/2013 (Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione) stabilisce al comma 1 lett. o) che sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale. Il mutamento di destinazione d'uso è comunicato al Comune, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 20 del 2000. L’Unità Programmazine Territoriale, ricevuta la comunicazione di cui sopra, provvede alla mappatura dei terreni facenti parte dell’appoderamento originario a cui apparteneva l’edificio che ha perso i requisiti di ruralità.

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Come fare

La comunicazione va presentata su apposita modulistica 01 corredata dei relativi allegati 02, 03 e 04: mediante la piattaforma di Accesso Unitario

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Cosa serve

- Modulo di Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano (*) 
- Copia dell’avvenuta variazione catastale con indicazione del protocollo e della data di variazione catastale, allegando anche la planimetria catastale (rappresentazione grafica di una unità immobiliare presente in fabbricato) e l’estratto di mappa catastale (individuazione di una zona urbana o agricola)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la consistenza dell’unità poderale alla data del 25/11/1988 (ai sensi art. 24 comma 6 - NTA RUE Ambiti), con indicazione dei terreni ancora in proprietà all’atto di presentazione al Comune della comunicazione di mutamento di destinazione d’uso
- Procura speciale (una per ciascun intestatario interessato)
- Nel caso di più unità immobiliari abitative presenti sulla particella/sull’appoderamento oggetto della richiesta, indicare se queste unità possiedono ancora i requisiti di ruralità

N.B.(*) L’allegato 01 “Modulo 7 - Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano” può essere scaricato dal sito della Regione Emilia Romagna oppure L’allegato 01 “Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano” può essere compilato direttamente all’interno della piattaforma Accesso Unitario 

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Cosa si ottiene

Accatastamento da rurale a urbano

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Tempi e scadenze

Termine per la conclusione del procedimento Non è prevista risposta da parte dell’Ente, ma possono essere richieste integrazioni.

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Normativa di riferimento - Legge Regionale n. 20/2000 Art. A-21 - Legge Regionale n.15/2013 Art. 7

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2025, 15:42

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