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PdC - Permesso di costruire

Servizio attivo

Il permesso di costruire è un titolo abilitativo (L.R. n. 15/2013 art. 9 comma 2). E’ disciplinato dagli articoli 17-18-19 della L.R. n. 15/2013.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini interessati

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Descrizione

Sono subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell’art 17 della L.R. n. 15/2013: a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m); b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

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Come fare

Per interventi di edilizia residenziale l’istanza (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO; Anche per interventi di edilizia non residenziale, l’istanza (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO.

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Cosa si ottiene

Il Permesso di Costruire

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Tempi e scadenze

Il rilascio del PdC può essere subordinato all’acquisizione di : 1 - pareri di uffici comunali; 2 - parere della CQAP; 3 - atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni. Nei casi 1 e 2 il responsabile del procedimento acquisisce i pareri entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso 3 il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda una conferenza di servizi semplificata, ai sensi e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Il responsabile del procedimento può chiedere inoltre chiarimenti e modifiche, necessari per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sospendendo i tempi del procedimento fino alla presentazione della documentazione concordata in apposito verbale. Il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i tempi di sospensione per la richiesta di chiarimenti e modifiche. Il provvedimento finale di rilascio del permesso di costruire è adottato dal dirigente entro 15 giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento. Decorsi i termini per l’assunzione del provvedimento finale la domanda di rilascio del PdC si intende accolta. L’inizio dei lavori è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione e della monetizzazione. Il provvedimento ha validità 3 anni dalla data del rilascio.

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Canale digitale:

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Costi

La presentazione dell’istanza è corredata da: - due marche da bollo di € 16,00 (una per la domanda, una per il rilascio del titolo); - diritti di segreteria pari a € 400,00 (vedi tabella dei Diritti di segreteria in allegato) da versare tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti spontanei, la casella: diritti di segreteria Servizio Edilizia L'eventuale versamento del Contributo di costruzione si deve invece eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti di urbanizzazione, le seguenti causali: - costo di costruzione

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Legge Regionale n. 15, 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia
Delibera di Consiglio Comunale n. 83/2019 (Disciplina del contributo di costruzione)
Informativa diritti di segreteria

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2025, 17:09

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