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Regione Emilia-Romagna
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Presentazione e gestione pratiche sismiche per interventi edilizi

Servizio attivo

sul territorio del Comune di Forlì e dei Comuni di Predappio, Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro terme e Terra del Sole

Argomenti:
Urbanizzazione
Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Tutti i soggetti, fisici o giuridici, aventi titolo su terreni o fabbricati esistenti posti nel territorio comunale.

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Descrizione

Il servizio, in materia sismica, prevede l'accettazione delle pratiche sismiche e dei relativi atti, inclusi quelli finali, fra cui: denuncia lavori, fine lavori, relazione a strutture ultimate, attestazione di rispondenza, varianti non sostanziali, certificati di collaudo statico.
A questi si aggiungono l’autorizzazione sismica per l’avvio e la realizzazione di tutti i lavori rilevanti dal punto di vista sismico ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 1814/2020 e del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 oltre al controllo formale e di conformità alle norme tecniche dei depositi sismici presentati per interventi di minore rilevanza.
Per finire il tra le attività in oggetto rientrano anche quelle previste dalla Legge Regionale 19/2008 con l'aggiunta delle funzioni già in carico al Comune. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni sismiche delegate, può avvalersi del supporto tecnico delle strutture regionali di riferimento competenti in materia sismica (art. 4 Legge Regionale n.19/2008).

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Come fare

Per il Comune di Forlì
l'inoltro delle pratiche sismiche potrà avvenire in 2 modi alternativi fra loro:

  • tramite PEC dal committente/soggetto munito di procura speciale all'indirizzo: sismica@pec.comune.forli.fc.it
  • tramite il portale Accesso Unitario (AU) di Lepida - RER 

Si precisa che: se si sceglie di inoltrare la documentazione a mezzo PEC, questa dovrà esser inviata solo all'indirizzo sismica@pec.comune.forli.fc.it evitando quindi inoltri contemporanei a più caselle di posta certificata del Comune di Forlì tutti gli adempimenti successivi (integrazioni, comunicazioni, varianti non sostanziali, documentazione di inizio e fine lavori, collaudo, ...) potranno essere inoltrati a mezzo PEC al suddetto indirizzo sismica@pec.comune.forli.fc.it 

Per i Comuni di Predappio, Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole
l’inoltro delle pratiche sismiche deve essere effettuato al Comune di riferimento secondo le modalità previste dall’ente che provvederà alla trasmissione alla struttura competente.

Si precisa che il versamento del rimborso forfettario va eseguito a favore del Comune di Forlì in quanto struttura competente alla funzione sismica.

Link Regione MUR
Avviso importante:
in data 03/11/2025 la DGR 1744/2025 è stata pubblicata sul BUR n°273, quindi a far data dal 04/11/2025 sarà obbligatorio usare la MUR aggiornata di cui alla suddetta DGR 1744/2025.

A Gennaio 2026 è stata rilasciata una versione aggiornata del MUR R1 di cui alla suddetta DGR 1744/2025, scaricabile al successivo documento "modulistica pratiche sismiche".

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Cosa serve

Ad Accesso Unitario si può accedere attraverso le seguenti modalità:

  • SPID
  • CIE - carta identità elettronica
  • CNS - carta nazionale dei servizi

Per l'inoltro tramite PEC è sufficiente una casella di posta elettronica certificata.
L'inoltro delle pratiche sismiche è soggetto ad imposta di bollo da 16,00€: n.1 marca da bollo per i depositi, n.1 marca da bollo per le regolarizzazioni strutturali e n.2 marche da bollo per le istanze di autorizzazione.

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Cosa si ottiene

Istruttoria e rilascio pratiche sismiche

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Tempi e scadenze

L'istruttoria ed il rilascio delle pratiche sismiche sarà svolta nel rispetto delle tempistiche di cui alla L. 241/1990, D.P.R. 380/2001 e L.R. 19/2008.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

La presentazione delle pratiche sismiche è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria determinati in relazione all’intervento, da versare tramite PagoPa selezionando nel riquadro Pagamenti spontanei, la casella Diritti di segreteria Edilizia SUE.
Con la Delibera di Giunta Comunale n. 131/2026 e relativo Allegato A sono stati definiti i Diritti di Segreteria per le pratiche sismiche.

Il versamento del Rimborso forfettario da stabilire in base alla Delibera di Giunta Regionale 1934/2018 si deve invece eseguire tramite PagoPa selezionando nel riquadro Pagamenti spontanei, la casella Rimborso spese istruttorie sismica.
Si precisa che i pagamenti di Rimborso forfettario e diritti di segreteria dovranno essere effettuati separatamente.

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Contatti Utili

Dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 : 0543712351
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

A) Valutazione della sicurezza: con l'entrata in vigore, in data 3 giugno 2026, del Decreto 28 ottobre 2025, è ora attivo un nuovo adempimento in materia di sicurezza sismica che interessa gli edifici sottoposti a interventi di "ristrutturazione importante di primo livello". Il Decreto in esame si riferisce alle prestazioni energetiche degli edifici; tuttavia, introduce questo nuovo obbligo di carattere strutturale e antisismico, con un rimando esplicito alle NTC 2018. L'Allegato 1 del Decreto, al Capitolo 3, stabilisce infatti che: « Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la Valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) ».
E' necessario fare attenzione al §C2.1 principi fondamentali della circolare 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP.

B) Classi d'uso §2.4.2 NTC 2018: con la pubblicazione del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (Decreto è stato convertito in Legge 18 luglio 2025, n. 105), il legislatore nazionale introduce una novità per la determinazione della classe d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica. La nuova disposizione fornisce il metodo di calcolo dell’indice di affollamento nelle costruzioni, per valutare se un edificio contenente uffici pubblici deve essere classificato in classe d’uso III (con indice di affollamento alto), oppure in classe d’uso II (con indice di normale affollamento). Il calcolo richiede l’applicazione dell’Allegato A per poter essere svolto correttamente, dopo aver individuato un insieme di parametri riguardanti l'utilizzo della costruzione, anche nei casi di uso promiscuo con uffici pubblici e altre attività.

Link utile per il calcolo dell'indice di affollamento

L’allegato A al D.L. 73/2025 riporta anche alcuni esempi applicativi per il calcolo dell’Indice di Affollamento per: 

  • ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano;
  • ufficio non aperto al pubblico;
  • ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano;
  • magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1°piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano.

C) Pratiche sovracomunali: Si rammenta l’importanza della compilazione del modulo A1.D1 in tutte le sue voci prestando attenzione in particolare ad individuare la struttura tecnica competente ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b, della L.R. n. 13/2015 e delle deliberazioni attuative (DGR 1190/2021; DGR 1343/2021 e 2155/2021 e s.m.i.)§

D) Gestione delle opere pubbliche, codice appalti e PNRR: le attività con finanziamento pubblico superiore al 50% o opere soggette al codice appalti art.42 comma 3 del D.lgs 36/2023 o opere soggette a PNRR si devono avvalere della verifica del RUP, tale da sostituire la procedura di istanza sismica “La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

E) Procura speciale: la procura rilasciata dal committente autorizza il tecnico a sottoscrivere il modulo di istanza in sua sostituzione.

F) Delega per interlocuzione: la delega del committente abilita il tecnico a gestire i rapporti e le comunicazioni con l'Ufficio Sismica.

G) Coincidenza committente-costruttore: se il committente e il costruttore coincidono nella stessa persona (fisica o giuridica), è obbligatoria la nomina del collaudatore tramite terna, proposta dall'ordine/albo professionale, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.P.R. 380/2001.

H) Ritiro o rinuncia della pratica: la richiesta di ritiro o di rinuncia di una pratica sismica deve recare esclusivamente la firma del committente, proprietario o legale rappresentante, e non quella del solo tecnico incaricato.

I) Dichiarazione di regolare esecuzione: richiamato il parere del comitato tecnico scientifico della Regione Emilia-Romagna seduta n.79 del 12 novembre 2020, si rammenta che in linea generale il collaudo statico deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, e per gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC. Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), in accordo con quanto indicato all’art 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001, il certificato di collaudo deve essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori e corredata da apposita marca da bollo.

L) Denuncia dei lavori: la denuncia dei lavori contestuale e non alla presentazione dell’istanza sismica deve essere firmata digitalmente dal costruttore. In alternativa dovrà essere corredata da firma autografa, carta di identità del costruttore e timbro della ditta.

Informative utili

  1. Privi di rilevanza
  2. Titoli sismici scaduti
  3. Regolarizzazione strutturale

Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2026, 12:26

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