Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
Descrizione
Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:
1) “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014
2) dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.
Come fare
Entrambe le fattispecie sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti. La dichiarazione al Sindaco, ufficiale di stato civile inoltre NON può essere resa in caso di presenza di figli della coppia: minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; sono inoltre escluse dalla competenza dell’ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile può invece prevedere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento matrimonio (c.d. assegno divorzile).
Cosa serve
Modalità di richiesta:
- "convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014;
- dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.
Cosa si ottiene
Separazione o divorzio.
Tempi e scadenze
1) “Convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014: Entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta/autorizzazione, ciascuno degli avvocati dovrà trasmetterne copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita al Comune . L'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione entro i successivi trenta giorni.
2) Dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014: Gli sposi, previo appuntamento, rendono la dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile. In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo.
Costi
All’atto della dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari a euro 16,00, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 264 datata 25/11/2014 del Comune di Forlì.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014.
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 15:25