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Vidimazione registri dei volontari (ETS)

Servizio attivo

Procedimento per richiedere la vidimazione del registro volontari

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Agli Enti del Terzo Settore (ETS) che si avvalgono di volontari. 

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Descrizione

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono tenere il registro dei volontari che prestano attività di volontariato e sottoporlo a vidimazione. Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli Enti del Terzo Settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (in base al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). 

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Come fare

Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Forlì iscritte negli appositi registri regionali (fino alla scadenza dei termini previsti dalle fasi di trasferimento dei dati al Runts e della seguente verifica degli stessi) e degli Enti del Terzo Settore con sede a Forlì iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, occorre consegnare il registro e la documentazione presso il Servizio Segreteria e Affari Generali – Unità di Staff, Palazzo Comunale P.zza A. Saffi n. 8, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 – il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. 

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Cosa serve

Il legale rappresentante richiedente o un suo delegato deve presentare in ufficio una richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a una copia di un suo documento di identità, eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro (in caso di delega occorre allegare copia di un documento di identità valido sia del richiedente, sia del delegato) e il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate. 

Modulo richiesta vidimazione registri 

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Cosa si ottiene

Vidimazione del Registro.

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Tempi e scadenze

Immediato.

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Più informazioni su

Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14/02/1992 e s.m.i.; Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2; Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);  

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025, 14:49

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