Materie del servizio
A chi è rivolto
A famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione nazionale o internazionale.
Descrizione
La Legge 184/83 prevede tre distinte tipologie giuridiche di adozione:
1. Adozione legittimante o nazionale 2. Adozione in casi particolari 3. Adozione internazionale
Adozione legittimante o nazionale
L’adozione legittimante o nazionale è un provvedimento (decreto) emesso dal Tribunale dei Minorenni al termine di un procedimento e sulla base di precisi requisiti soggettivi, sia degli adottanti sia degli adottati, i quali sono bambini italiani ovvero di bambini stranieri in stato di abbandono.
Questo tipo di adozione produce i seguenti effetti:
- effetto legittimante, a seguito del quale il minore acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti, assume il cognome e se straniero acquista la cittadinanza italiana;
- effetto risolutivo, a seguito del quale si estinguono i rapporti tra l’adottato e la famiglia d’origine, fatta eccezione per i divieti matrimoniali. Il Tribunale dei Minorenni trasmette il decreto di adozione all’Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita del minore per la trascrizione. Eseguita la trascrizione l’Ufficiale di Stato Civile trasmette la comunicazione all’Ufficiale d’Anagrafe al Comune di residenza del minore per i successivi adempimenti: modifica delle generalità e della paternità e maternità dell’adottato, compilazione di un nuovo cartellino individuale e di un nuovo stato di famiglia, archiviazione dei cartellini sostituiti, divieto di fornire informazione che possano far risalire allo stato di figlio adottivo o della famiglia di origine.
Adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, la quale ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adattabilità del minore ed in particolare:
- quando il minore sia orfano di padre e di madre, a persone a lui legate da vincoli di parentela fino al sesto grado o comunque da un rapporto preesistente alla morte dei genitori;
- al coniuge, quando il minore sia figlio, anche adottivo dell’altro coniuge;
- quando il minore adottato sia orfano di entrambi i genitori e sia portatore di handicap;
- quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.
Adozione internazionale
L’adozione internazionale è l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Gli adempimenti relativi a questo tipo di adozione variano a seconda che il Paese di origine del minore abbia ratificato o meno la Convenzione dell’Aja del 29.5.1993 o abbia comunque stipulato accordi bilaterali con l’Italia.
Possono presentarsi tre casistiche:
A. Adozione disposta con provvedimento dell'autorità di Paese aderente alla Convenzione dell'Aja prima dell'arrivo in Italia del minore: il provvedimento straniero viene riconosciuto dal Tribunale dei Minorenni che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione (la non contrarietà all’ordine pubblico e alle norme italiane in materia di diritto delle persone e della famiglia, la presenza dell’autorizzazione all’ingresso) dichiara la conformità del provvedimento straniero e ordina all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione del provvedimento.
B. Adozione emessa da Paese aderente alla Convenzione dell'Aja disposta dopo l'arrivo in Italia del minore: se il provvedimento straniero è di adozione, ma deve perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore, il Tribunale dei Minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo ed emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un’adozione nazionale).
C. Adozione disposta da Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja:il Tribunale dei Minorenni effettua una analisi sostanziale del provvedimento, verifica la sussistenza di diversi requisiti dell’adottato e degli adottanti e al termine di tale procedimento complesso può: - riconoscere al provvedimento straniero gli effetti dell’adozione e in tal caso emette un decreto con cui ne dichiara l’efficacia in Italia e ordina all’Ufficiale di Stato Civile di trascrivere il provvedimento straniero - non riconoscere al provvedimento straniero l’efficacia di adozione ma solo di affidamento preadottivo ed emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un’adozione nazionale).
Come fare
A seconda del caso, il tribunale o il genitore deve trasmettere la sentenza di adozione all’ufficio dello stato civile. LA trasmissione da parte del tribunale avviene via pec; il genitore deve fissare un appuntamento contattando l’ufficio alla mail statocivile@comune.forli.fc.it .
Cosa serve
Per le adozioni internazionali occorre allegare copia dei seguenti documenti:
- passaporto con il visto per l’adozione internazionale (devono essere allegate la pagina che riporta le generalità del minore e quella con il visto d'ingresso per adozione);
- codice fiscale con le generalità riportate nel passaporto (il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);
- lettera d’ingresso della Commissione Adozioni Internazionali: "autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato" (se posseduta).
Per le adozioni nazionali occorre allegare copia dei seguenti documenti:
- codice fiscale del minore con le nuove generalità;
- sentenza definitiva di adozione del Tribunale per i Minorenni;
- estratto di nascita del minore con già la paternità e maternità dei genitori adottivi se posseduto (il possesso dell'estratto già aggiornato prova che lo stato civile del comune di nascita ha già provveduto alla trascrizione della sentenza e all'annotazione dell'adozione sull'atto di nascita del minore, passaggi necessari per poter procedere al trasferimento di residenza).
Cosa si ottiene
Registrazione della sentenza di adozione.
Tempi e scadenze
30 giorni dalla data di presentazione o trasmissione della sentenza.
Costi
Gli adempimenti di competenza dell’Ufficio di Stato Civile sono gratuiti.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
D.P.R. 3.11.2000 n. 396; Legge 4.5.1983 n. 184
Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2025, 14:52